Art. 27
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[1]Per l'assistenza prescritta agli articoli 2 e 11, l'Ente deve costituire un fondo di riserva, mediante accantonamento di una quota, da, stabilirsi nel regolamento, degli avanzi netti conseguiti in ciascun esercizio fino a raggiungere la somma che verra' stabilita nel regolamento medesimo.
[2]Le somme costituenti il fondo di riserva debbono essere depositate o investite nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
[3]l prelevamenti, a qualsiasi titolo, dal fondo predetto debbono essere autorizzati dal Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
