Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 3 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1948 al 16 dicembre 2009. 176 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Dell'assistenza prevista dal precedente art. 2 fruiscono:
tolto: a) i personali civili - compresi i salariati - di ruolo e non di ruolo comunque denominati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Aziende autonome statali;
tolto: b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ed equiparati degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente;
tolto: c) i sottufficiali, appuntati e militi dell'Arma dei carabinieri che siano vincolati a rafferma nonche' gli appartenenti ai corrispondenti gradi degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente vincolati a rafferma;
tolto: d) gli appartenenti ad altre categorie non comprese fra quelle di cui alle precedenti lettere, obbligatoria, mente iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato;
tolto: e) i personali che prestano opera alle dipendenze dello Stato e comunque retribuita a carico del bilancio statale non contemplati dalle precedenti lettere o che svolgono opera continuativa nell'interesse dello Stato, che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art3 · fonte del testo