Art. 3
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((Dell'assistenza prevista dal precedente art. 2 fruiscono:
- a)i personali civili - compresi i salariati - di ruolo e non di ruolo comunque denominati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Aziende autonome statali;
- b)gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ed equiparati degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente;
- c)i sottufficiali, appuntati e militi dell'Arma dei carabinieri che siano vincolati a rafferma nonche' gli appartenenti ai corrispondenti gradi degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente vincolati a rafferma;
- d)gli appartenenti ad altre categorie non comprese fra quelle di cui alle precedenti lettere, obbligatoria, mente iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato;
- e)i personali che prestano opera alle dipendenze dello Stato e comunque retribuita a carico del bilancio statale non contemplati dalle precedenti lettere o che svolgono opera continuativa nell'interesse dello Stato, che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1948 al 16 dicembre 2009
