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((Dell'assistenza prevista dal precedente art. 2 fruiscono:

  • a)i personali civili - compresi i salariati - di ruolo e non di ruolo comunque denominati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Aziende autonome statali;
  • b)gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ed equiparati degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente;
  • c)i sottufficiali, appuntati e militi dell'Arma dei carabinieri che siano vincolati a rafferma nonche' gli appartenenti ai corrispondenti gradi degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente vincolati a rafferma;
  • d)gli appartenenti ad altre categorie non comprese fra quelle di cui alle precedenti lettere, obbligatoria, mente iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato;
  • e)i personali che prestano opera alle dipendenze dello Stato e comunque retribuita a carico del bilancio statale non contemplati dalle precedenti lettere o che svolgono opera continuativa nell'interesse dello Stato, che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1948 al 16 dicembre 2009

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 448/1994

    Parametro
    23 dicembre 1994

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 3 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1942 al 1 gennaio 1948. 124 parole tolte, 115 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) i personali civili - compresi i salariati - di ruolo e non di ruolotolto: , comunque denominati, aggiunto: comunque denominati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Aziende autonome statali;

b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo tolto: del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, di altri corpi aggiunto: e i sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ed equiparati degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente tolto: e della Milizia portuaria, stradale e forestale nonche' gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle specialita' confinaria, artiglieria marittima e contraerea;

c) i sottufficiali tolto: in carriera continuativa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza edaggiunto: , appuntati e militi dell'Arma dei carabinieri che siano vincolati a rafferma nonche' gli appartenenti ai corrispondenti gradi degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente tolto: e della Milizia portuaria, stradale e forestale, nonche' i sottufficiali del servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle specialita' confinaria, artiglieria marittima e contraerea aggiunto: vincolati a rafferma;

aggiunto: d) gli appartenenti ad altre categorie non comprese fra quelle di cui alle precedenti lettere, obbligatoria, mente iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato;

tolto: daggiunto: e) i personali tolto: civili che prestano opera tolto: comunque retribuita alle dipendenze dirette aggiunto: alle dipendenze dello Stato e comunque retribuita a carico del bilancio statale non contemplati dalle precedenti lettere o che svolgono opera continuativa nell'interesse dello Stato, che tolto: vengano indicati con decreti aggiunto: saranno indicati con decreto del Ministro per tolto: le finanze da emanarsi d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri competenti aggiunto: il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art3 · fonte del testo