Art. 3
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Dell'assistenza prevista dal precedente art. 2 fruiscono:
- a)i personali civili - compresi i salariati - di ruolo e non di ruolo, comunque denominati, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Aziende autonome statali;
- b)gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, di altri corpi dello Stato organizzati militarmente e della Milizia portuaria, stradale e forestale nonche' gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle specialita' confinaria, artiglieria marittima e contraerea;
- c)i sottufficiali in carriera continuativa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza ed altri Corpi dello Stato organizzati militarmente e della Milizia portuaria, stradale e forestale, nonche' i sottufficiali del servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle specialita' confinaria, artiglieria marittima e contraerea;
- d)i personali civili che prestano opera comunque retribuita alle dipendenze dirette dello Stato, che vengano indicati con decreti del Ministro per le finanze da emanarsi d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri competenti.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 1 gennaio 1948
