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[1]Le disposizioni del precedente art. 30 non si applicano nei confronti degli enti, istituzioni ed associazioni aventi per esclusiva finalita' la corresponsione di un trattamento di quiescenza, sia esso costituito da indennita' una volta tanto o da pensioni, nonche' alle casse ed ai fondi costituiti a favore degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

[2]Nulla e' innovato alla costituzione e al funzionamento del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, di cui all'art. 17 del testo unico, approvato con R. decreto 5 giugno 1941-XIX. n. 874.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art31 · fonte del testo