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[1]Il personale degli enti, istituzioni e associazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 30 e' esonerato dal servizio e ammesso al trattamento di quiescenza spettante a norma delle vigenti leggi o dei particolari ordinamenti.

[2]Il personale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia da almeno un anno rapporto stabile d'impiego presso gli enti, istituzioni e associazioni di cui al comma precedente, potra' essere confermato in servizio dell'Ente a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, nei modi ed alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art32 · fonte del testo