Art. 34
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Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato e con il Ministro per le finanze, sara' disposta l'estensione della presente legge al personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonche' ai relativi enti previdenziali ed assistenziali.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
