Art. 35
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
tolto: Il Ministro per le finanze e' altresi' autorizzato ad apportare negli stanziamenti per sussidi al personale esistenti negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e nei bilanci delle Aziende autonome le riduzioni conseguenti all'applicazione della presente legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 19 gennaio 1942-XX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - VIDUSSONI - DI REVEL - GRANDI visto, il Guardasigilli;. GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art35 · fonte del testo