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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

[2]Il Ministro per le finanze e' altresi' autorizzato ad apportare negli stanziamenti per sussidi al personale esistenti negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e nei bilanci delle Aziende autonome le riduzioni conseguenti all'applicazione della presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1942-XX

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - VIDUSSONI - DI REVEL - GRANDI visto, il Guardasigilli;. GRANDI

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art35 · fonte del testo