Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 4/1980

    Altra decisione
    23 gennaio 1980

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 32, comma primo, Cost. - dell'art. 5, legge 19 gennaio 1942, n. 22, in quanto escluderebbe il diritto del dipendente statale all'assistenza sanitaria per ciò che riguarda la medicina preventiva e sancirebbe un differente trattamento dello stesso a seconda che usufruisca dell'assistenza diretta o indiretta, nonché dell'art. 7, legge 30 ottobre 1953, n. 841, e della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, in quanto consentirebbero all'ENPAS di effettuare detrazioni sul rimborso delle spese al dipendente statale che usufruisca dell'assistenza indiretta, postoché, nel corso del giudizio di costituzionalità, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, che innova sostanzialmente in materia di assistenza sanitaria prevedendo, tra l'altro, l'unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione, per cui si rende necessario che il giudice di provenienza rinnovi l'esame della rilevanza delle proposte questioni, tenendo conto della nuova normativa in vigore.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 5 Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali · Art. 7 Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. 58 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Agli effetti dell'assistenza prevista dalla presente legge s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, non altrimenti indennizzabile, che abbia decorso superiore a cinque giorni, salvo casi di constatata gravita', e richieda l'assistenza medico-chirurgica o la somministrazione di mezzi terapeutici.

tolto: La malattia deve essere denunciata all'Ente nei termini e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art5 · fonte del testo