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[1]Il diritto all'assistenza non e' riconosciuto:

  • a)quando la denuncia dello stato di malattia o di gravidanza sia fatta dopo il termine da stabilirsi nel regolamento;
  • b)quando si tratti di malattie intenzionalmente contratte aggravate o protratte.

[2]Gli interessati hanno l'obbligo di sottoporsi alle indagini ed al controllo ritenuti opportuni dall'Ente per l'accertamento della malattia. Il rifiuto alla richiesta dell'Ente da' luogo alla decadenza dal diritto alle prestazioni.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art8 · fonte del testo