Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1948 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I dipendenti statali indicati dall'art. 3 della presente legge, nonche' i rispettivi familiari, che cessino di appartenere alle categorie ammesse alla assistenza, sanitaria da parte dell'Ente conservano il diritto allo prestazioni sanitarie per le malattie denunciate prima della cessazione, e nel termine di trenta giorni dalla cessazione medesima, sempreche' e sino a quando l'assistenza non sia dovuta da parte di altro ente od istituto in dipendenza di un nuovo rapporto di lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art7 · fonte del testo