Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero dalla data del parto o dell'aborto.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
