Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: A coloro che fruiscano dell'assistenza sanitaria prevista nella presente legge e' applicabile lo sconto che i farmacisti concedono sui prezzi stabiliti per la vendita dei preparati medicinali e delle specialita' agli Enti pubblici o privati aventi finalita' di assistenza o beneficenza.
tolto: Le rette di degenza e il compenso ai medici degli ospedali saranno liquidati in conformita' delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631.
tolto: L'Ente e' autorizzato a continuare l'esercizio delle farmacie gestite dagli Enti incorporati o soppressi a norma della presente legge, in deroga al disposto dell'articolo 371 del testo unico approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art10 · fonte del testo