Art. 11 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. 86 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Entro il mese di gennaio di ciascun anno di gestione il Consiglio di amministrazione dovra' presentare al Ministero della cultura popolare per la approvazione, di concerto con quello delle finanze, il bilancio dell'anno decorso, con allegato il conto profitti e perdite, accompagnato da una dettagliata relazione del Consiglio e della relazione del Collegio dei revisori.
tolto: Una copia del bilancio e delle relazioni sara' inviata anche al Ministero delle corporazioni ai sensi ed agli effetti di cui al R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689.aggiunto: Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art11 · fonte del testo