Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere

Art. 11 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

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[1]Entro il mese di gennaio di ciascun anno di gestione il Consiglio di amministrazione dovra' presentare al Ministero della cultura popolare per la approvazione, di concerto con quello delle finanze, il bilancio dell'anno decorso, con allegato il conto profitti e perdite, accompagnato da una dettagliata relazione del Consiglio e della relazione del Collegio dei revisori.

[2]Una copia del bilancio e delle relazioni sara' inviata anche al Ministero delle corporazioni ai sensi ed agli effetti di cui al R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689.

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art11 · fonte del testo