Art. 13 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Sugli utili risultati dal bilancio sara' detratto annualmente: il 20 per cento per la costituzione di un fondo riserva ordinario fino a che questo non abbia raggiunto la somma di quindici milioni assegnati dal Ministero della cultura popolare; ed un altro 20 per cento per la costituzione di un fondo di riserva straordinario.
tolto: La rimanenza sara' portata in aumento delle entrate disponibili per i fini dell'Ente.aggiunto: Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art13 · fonte del testo