Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere

Art. 13 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

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[1]Sugli utili risultati dal bilancio sara' detratto annualmente: il 20 per cento per la costituzione di un fondo riserva ordinario fino a che questo non abbia raggiunto la somma di quindici milioni assegnati dal Ministero della cultura popolare; ed un altro 20 per cento per la costituzione di un fondo di riserva straordinario.

[2]La rimanenza sara' portata in aumento delle entrate disponibili per i fini dell'Ente.

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art13 · fonte del testo