Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 9 luglio 1952
Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 9 luglio 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-06-06;736~art15 · fonte del testo