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Il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui al precedente articolo e' stabilito, per il periodo dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, nella misura del 2,45 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale, soggetta al contributo per il Fondo di previdenza. Esso e' per l'1,65 per cento a carico del datore di lavoro, per lo 0,80 per cento a carico del lavoratore e deve essere versato, in aggiunta al contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, con le modalita' e nei termini stabiliti dall'art. 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863. La misura del contributo predetto, successivamente al 31 dicembre 1955, sara' stabilita in relazione alla valutazione degli oneri gravanti sul "Fondo adeguamento pensioni" dopo tale data. Entro il termine del 31 dicembre 1955, la misura del contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" sara' variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, qualora, alle retribuzioni soggette a contributo, siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori, nel complesso, al 25 per cento delle retribuzioni in vigore alla data del 10 gennaio 1950.

Testo in vigore dal 9 luglio 1952 al 1 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1952-06-06;736~art2 · fonte del testo