[1]Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, a decorrere dal 1 gennaio 1950 e fino al 31 dicembre 1955, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto e' integrato fino a raggiungere una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dal l'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' stato versato il contributo per il Fondo di previdenza. Detta percentuale e' stabilita nella seguente misura:

[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Testo vigente dal 9 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-06;736~art3 · fonte del testo