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A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo e' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59, l'annua anticipazione di 400 milioni, da inscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Al fondo predetto saranno altresi' destinate tutte le somme non utilizzate e i rientri provenienti dai mutui di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 857. Il fondo di rotazione e' incrementato fino al 30 giugno 1970 dalle quote di ammortamento per capitale e per interesse, corrisposte dai mutuatari, nonche' dalle somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate, dedotta la percentuale a compenso del servizio degli Istituti di credito.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1957 al 14 maggio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art2 · fonte del testo