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A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo e' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59, l'annua anticipazione di 400 milioni, da inscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Al fondo predetto saranno altresi' destinate tutte le somme non utilizzate e i rientri provenienti dai mutui di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 857. Il fondo di rotazione e' incrementato fino al 30 giugno 1970 dalle quote di ammortamento per capitale e per interesse, corrisposte dai mutuatari, nonche' dalle somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate, dedotta la percentuale a compenso del servizio degli Istituti di credito. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 marzo 1968, n. 479
3La L. 28 marzo 1968, n. 479 ha disposto (con l'art. 7) che il termine del 30 giugno 1970, previsto nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' prorogato al 31 dicembre 1983.
Testo in vigore dal 14 maggio 1968 al 22 dicembre 2008
