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Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli Istituti fino al 30 giugno 1970 esclusivamente per la concessione di mutui fino all'80 per cento della spesa necessaria per i previsti scopi. Detti mutui non potranno essere d'importo superiore ai 10 milioni di lire.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1957 al 14 maggio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art5 · fonte del testo