Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli Istituti fino al 30 giugno 1970 esclusivamente per la concessione di mutui fino all'80 per cento della spesa necessaria per i previsti scopi. Detti mutui non potranno essere d'importo superiore ai 10 milioni di lire. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 marzo 1968, n. 479

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La L. 28 marzo 1968, n. 479 ha disposto (con l'art. 7) che il termine del 30 giugno 1970, previsto nell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' prorogato al 31 dicembre 1983. Ha inoltre disposto (con l'art. 10) che "L'importo massimo dei mutui stabilito in lire 10 milioni dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' elevato a lire 50 milioni".

Testo in vigore dal 14 maggio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1957 al 14 maggio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 marzo 1968, n. 479

    La L. 28 marzo 1968, n. 479 ha disposto (con l'art. 7) che il termine del 30 giugno 1970, previsto nell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' prorogato al 31 dicembre 1983. Ha inoltre disposto (con l'art. 10) che "L'importo massimo dei mutui stabilito in lire 10 milioni dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' elevato a lire 50 milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art5 · fonte del testo