Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1960, n. 1508.
Abrogato dal 4 gennaio 1961
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1960, n. 1508.
Abrogato dal 4 gennaio 1961
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1957 al 4 gennaio 1961. 25 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui alla presente legge non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1960, N. 1508
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art8 · fonte del testo