Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facolta' di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.

Testo vigente dal 3 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;75~art10 · fonte del testo