Art. 7 — Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione
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Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive, per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, sono stabiliti i criteri di individuazione delle societa' segnalanti e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' relative all'accesso ai dati e alle informazioni in possesso dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i termini e le modalita' secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3, gli obblighi delle societa' segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalita' di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti, nonche' gli eventuali costi del servizio. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresi' le modalita' di attuazione dello scambio dei dati tra l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo 5. Per il personale eventualmente assegnato ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 sono organizzati corsi di formazione, nell'ambito dell'ordinaria programmazione dei percorsi formativi, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 1 senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, puo' richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 22 agosto 2005 al 17 ottobre 2012
