[1]Le Ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sovraprezzo sull'importo dei biglietti, per i viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

[2]biglietti di importo fino a L. 200............. L. 20 biglietti di importo da L. 201 a L. 500.......... L. 50 biglietti di importo da L. 501 a L. 1000......... L. 100 biglietti di importo oltre L. 1000............ L. 200

Testo vigente dal 23 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1441~art1 · fonte del testo