[1]Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti nella misura seguente:

[2]biglietti d'importo fino a L. 200............... L. 20 biglietti d'importo da L. 201 a L. 500............. L. 50 biglietti d'importo da L. 501 a L. 1000............ L. 100 biglietti d'importo da L. 1001 a L. 2000........... L. 150 biglietti d'importo oltre L. 2000............... L. 200 biglietti per i viaggi in servizio locale sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara.......... L. 5

Testo vigente dal 10 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-09;877~art6 · fonte del testo