Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente: per importi fino a L. 50...................................... L. 5 " " da L. 51 a L. 100............................ " 10 " " " 101 " 200............................ " 20 " " " 201 " 500............................ " 50 " " " 501 " 1000............................ " 100 " " " 1001 " 2000............................ " 150 " " " 2001 " 5000............................ " 200 " " oltre L. 5000..................................... " 400 Per i biglietti collettivi il sovraprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore. Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

Testo vigente dal 25 novembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-22;1571~art8 · fonte del testo