Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente: biglietti di importo fino a L. 200 L. 20 biglietti di importo da L. 201 a L. 500 " 50 biglietti di importo da L. 501 a L. 1000 " 100 biglietti di importo da L. 1001 a L. 2000 " 150 biglietti di importo oltre lire 2000 " 200 biglietti per i viaggi in servizio locale sul- la metropolitana Napoli-Pozzuoli-Solfatara.......... " 5

Testo vigente dal 7 dicembre 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-12-05;1302~art8 · fonte del testo