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la commissione dovra' presentare al Parlamento una prima relazione sulle risultanze delle indagini in relazione ai compiti di cui al punto 1) del precedente articolo; con separata e successiva relazione riferira' delle indagini di cui al punto 2) dello stesso articolo. La commissione dovra' ultimare i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento.
Testo in vigore dal 29 novembre 1979 al 27 settembre 1980
