Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1982 al 28 aprile 1982. Leggi il testo vigente →

la commissione dovra' presentare al Parlamento una prima relazione sulle risultanze delle indagini in relazione ai compiti di cui al punto 1) del precedente articolo; con separata e successiva relazione riferira' delle indagini di cui al punto 2) dello stesso articolo. La commissione dovra' ultimare i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento.123

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 settembre 1980, n.542

1

La L. 4 settembre 1980, n.542 ha disposto (con l'art.1) che:" Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, e' prorogato al 24 dicembre 1980."

L. 30 dicembre 1980, n.892

2

La L. 30 dicembre 1980, n.892 ha disposto (con l'art.1) che:" Il termine stabilito nell'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981."

L. 6 gennaio 1982, n.1

3

La L. 6 gennaio 1982, n.1 ha disposto (con l'art.1) che:" Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1982."

Testo in vigore dal 26 gennaio 1982 al 28 aprile 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1981 al 26 gennaio 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 gennaio 1982, n.1

    La L. 6 gennaio 1982, n.1 ha disposto (con l'art.1) che:" Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1982."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-11-23;597~art2 · fonte del testo