Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1980 al 14 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →

la commissione dovra' presentare al Parlamento una prima relazione sulle risultanze delle indagini in relazione ai compiti di cui al punto 1) del precedente articolo; con separata e successiva relazione riferira' delle indagini di cui al punto 2) dello stesso articolo. La commissione dovra' ultimare i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 settembre 1980, n.542

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La L. 4 settembre 1980, n.542 ha disposto (con l'art.1) che:" Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, e' prorogato al 24 dicembre 1980."

Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 14 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1979 al 27 settembre 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 settembre 1980, n.542

    La L. 4 settembre 1980, n.542 ha disposto (con l'art.1) che:" Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, e' prorogato al 24 dicembre 1980."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-11-23;597~art2 · fonte del testo