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la commissione dovra' presentare al Parlamento una prima relazione sulle risultanze delle indagini in relazione ai compiti di cui al punto 1) del precedente articolo; con separata e successiva relazione riferira' delle indagini di cui al punto 2) dello stesso articolo. La commissione dovra' ultimare i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento.12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 settembre 1980, n.542
1La L. 4 settembre 1980, n.542 ha disposto (con l'art.1) che:" Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, e' prorogato al 24 dicembre 1980."
L. 30 dicembre 1980, n.892
2La L. 30 dicembre 1980, n.892 ha disposto (con l'art.1) che:" Il termine stabilito nell'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1981 al 26 gennaio 1982
