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La commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente.
Testo in vigore dal 15 aprile 1989 al 7 settembre 1990
