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La commissione completa i suoi lavori entro quattordici mesi dal suo insediamento. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente. ((2))

Testo in vigore dal 28 novembre 1990 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1989-04-07;128~art6 · fonte su Normattiva