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Quando posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII si siano attivati impianti nuovi o derivati da trasformazioni di impianti preesistenti, preordinati tutti alla esecuzione di opere e forniture interessanti la difesa o l'apprestamento militare del Paese, e' ammessa, in ciascun anno, la detrazione di una quota di ammortamento pari al 30 per cento del costo dei nuovi impianti o delle trasformazioni. Tale detrazione e' eseguita soltanto sulla quota di utili eccedente il reddito ordinario. Col provvedimento legislativo che disporra' la fine dell'applicazione della presente legge sara' stabilito quale valore residuo debba attribuirsi agli impianti. La differenza tra il costo originario dei nuovi impianti o delle trasformazioni e detto valore residuo non ancora ammortizzata ai sensi del primo comma sara' ammessa in detrazione per intero dagli utili straordinari dell'ultimo anno. Le ordinarie quote di deperimento ammesse per la imposta di ricchezza mobile possono essere, nei casi in cui gli impianti siano stati continuativamente soggetti ad un lavoro eccedente quello normale, maggiorate, ai soli fini dell'accertamento degli utili straordinari, in relazione all'aumento di ore lavorative ed a quegli altri elementi idonei a dimostrare il maggior logorio degli impianti stessi.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 1 luglio 1942
