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Quando, posteriormente al 31 dicembre 1938, siano stati attivati impianti nuovi o derivati da trasformazione di impianti preesistenti, preordinati tutti alla esecuzione di opere e forniture interessanti la difesa o l'apprestamento militare del Paese, e' ammessa dall'utile eccedente il reddito ordinario la detrazione d! una quota di ammortamento fino al 30% del costo dei nuovi impianti. o delle trasformazioni per il primo anno, fino al 50% pel secondo anno, fino al 60% pel terzo anno. Quando l'ammortamento ha. raggiunto il 60%, la detrazione e' ammessa in ragione del 10% all'anno. Le percentuali di cui al comma precedente si applicano con effetto dalla tassazione relativa all'anno 1941. Col provvedimento legislativo che disporra' la fine dell'applicazione della presente legge, sara' stabilito quale valore residuo debba attribuirsi agli impianti. La differenza tra il costo originario dei nuovi impianti e delle trasformazioni e detto valore residuo, non ancora ammortizzato ai sensi del primo comma, sara' ammessa in detrazione per intero dagli utili straordinari dell'ultimo anno. Le ordinarie quote di deperimento e consumo ammesse in detrazione dal reddito imponibile possono essere, nei casi in cui gli impianti siano stati continuativamente soggetti ad un lavoro eccedente quello normale, maggiorate in relazione all'aumento di ore lavorative ed agli altri elementi idonei a dimostrare il maggior logorio degli impianti.

Testo in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1942

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1940 al 1 luglio 1942. 49 parole tolte, 74 parole aggiunte.

Quandoaggiunto: , posteriormente al 31 dicembre 1938tolto: -XVII si sianoaggiunto: , siano stati attivati impianti nuovi o derivati da tolto: trasformazioni aggiunto: trasformazione di impianti preesistenti, preordinati tutti alla esecuzione di opere e forniture interessanti la difesa o l'apprestamento militare del Paese, e' ammessatolto: , in ciascun anno, la detrazione di aggiunto: dall'utile eccedente il reddito ordinario la detrazione d! una quota di ammortamento tolto: pari al 30 per cento aggiunto: fino al 30% del costo dei nuovi impiantiaggiunto: . o delle trasformazionitolto: . Tale detrazione e' eseguita soltanto sulla quota di utili eccedente il reddito ordinario aggiunto: per il primo anno, fino al 50% pel secondo anno, fino al 60% pel terzo anno. Quando l'ammortamento ha. raggiunto il 60%, la detrazione e' ammessa in ragione del 10% all'anno. Le percentuali di cui al comma precedente si applicano con effetto dalla tassazione relativa all'anno 1941. Col provvedimento legislativo che disporra' la fine dell'applicazione della presente leggeaggiunto: , sara' stabilito quale valore residuo debba attribuirsi agli impianti. La differenza tra il costo originario dei nuovi impianti tolto: o aggiunto: e delle trasformazioni e detto valore residuo tolto: non ancora ammortizzataaggiunto: , non ancora ammortizzato ai sensi del primo commaaggiunto: , sara' ammessa in detrazione per intero dagli utili straordinari dell'ultimo anno. Le ordinarie quote di deperimento tolto: ammesse per la imposta di ricchezza mobile aggiunto: e consumo ammesse in detrazione dal reddito imponibile possono essere, nei casi in cui gli impianti siano stati continuativamente soggetti ad un lavoro eccedente quello normale, maggioratetolto: , ai soli fini dell'accertamento degli utili straordinari, in relazione all'aumento di ore lavorative ed tolto: a quegli aggiunto: agli altri elementi idonei a dimostrare il maggior logorio degli impianti tolto: stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art10 · fonte del testo