Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La Finanza ha la facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione dei contribuenti. Tale iscrizione non pregiudica l'azione della Finanza stessa per la rettifica, nel termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 16, delle prime dichiarazioni, e, nei termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile, delle dichiarazioni successive presentate ai fini dell'imposta istituita dalla presente legge da privati, societa' ed enti. I termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile valgono anche, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per gli accertamenti di ufficio e per la iscrizione della imposta nei ruoli suppletivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art20 · fonte del testo