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La Finanza ha la facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione dei contribuenti. Tale iscrizione non pregiudica l'azione della Finanza stessa per la rettifica, nel termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 16, delle prime dichiarazioni, e, nei termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile, delle dichiarazioni successive presentate ai fini dell'imposta istituita dalla presente legge da privati, societa' ed enti. I termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile valgono anche, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per gli accertamenti di ufficio e per la iscrizione della imposta nei ruoli suppletivi.

Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art19 · fonte del testo