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Le Amministrazioni dello Stato, nel disporre i pagamenti relativi ai singoli appalti e forniture, sono tenute a trattenere una somma pari all'uno per cento dell'importo dei pagamenti stessi ed a farne il versamento in Tesoreria, mediante distinta nominativa in duplice esemplare. La ritenuta di cui al comma precedente non si applica quando l'importo dell'appalto o della fornitura sia inferiore alle lire cinquantamila, ne' ai pagamenti di qualsiasi importo relativi ad utenze di acqua, energia elettrica, gas e telefoniche, anche se il pagamento abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente legge. Sono esenti dalla ritenuta i pagamenti relativi ad appalti o forniture la cui esecuzione si sia esaurita prima del 1° gennaio 1939-XVII. La Sezione di Regia tesoreria, che riceve il versamento, restituisce all'Amministrazione uno degli esemplari della distinta in segno di ricevuta, rilasciando contemporaneamente regolare quietanza, intestata a ciascun nominativo compreso nella distinta, per i singoli importi parziali indicati nella distinta medesima. Tale quietanza sara', a cura dell'Amministrazione che ha eseguito il versamento, consegnata ai singoli interessati e sara' accettata in pagamento della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra ed eventualmente delle altre imposte dirette erariali dovute dall'intestatario. Le somme trattenute e non utilizzate per il pagamento delle imposte, saranno restituite dopo scaduto il termine per l'accertamento, da parte dell'Ufficio, dei maggiori redditi relativi all'anno in cui la ritenuta e' stata operata, sempreche' a carico degli interessati non sia in corso la procedura per accertamento della imposta straordinaria. Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per l'applicazione della disposizione contenuta nel presente articolo.

Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 1943

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943. 97 parole tolte, 264 parole aggiunte.

tolto: La Finanza ha la facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione dei contribuenti. Tale iscrizione non pregiudica l'azione della Finanza stessa per la rettifica, nel termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 16, delle prime dichiarazioni, e, nei termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile, delle dichiarazioni successive presentate ai fini dell'imposta istituita dalla presente legge da privati, societa' ed enti. I termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile valgono anche, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per gli accertamenti di ufficio e per la iscrizione della imposta nei ruoli suppletiviaggiunto: Le Amministrazioni dello Stato, nel disporre i pagamenti relativi ai singoli appalti e forniture, sono tenute a trattenere una somma pari all'uno per cento dell'importo dei pagamenti stessi ed a farne il versamento in Tesoreria, mediante distinta nominativa in duplice esemplare. La ritenuta di cui al comma precedente non si applica quando l'importo dell'appalto o della fornitura sia inferiore alle lire cinquantamila, ne' ai pagamenti di qualsiasi importo relativi ad utenze di acqua, energia elettrica, gas e telefoniche, anche se il pagamento abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente legge. Sono esenti dalla ritenuta i pagamenti relativi ad appalti o forniture la cui esecuzione si sia esaurita prima del 1° gennaio 1939-XVII. La Sezione di Regia tesoreria, che riceve il versamento, restituisce all'Amministrazione uno degli esemplari della distinta in segno di ricevuta, rilasciando contemporaneamente regolare quietanza, intestata a ciascun nominativo compreso nella distinta, per i singoli importi parziali indicati nella distinta medesima. Tale quietanza sara', a cura dell'Amministrazione che ha eseguito il versamento, consegnata ai singoli interessati e sara' accettata in pagamento della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra ed eventualmente delle altre imposte dirette erariali dovute dall'intestatario. Le somme trattenute e non utilizzate per il pagamento delle imposte, saranno restituite dopo scaduto il termine per l'accertamento, da parte dell'Ufficio, dei maggiori redditi relativi all'anno in cui la ritenuta e' stata operata, sempreche' a carico degli interessati non sia in corso la procedura per accertamento della imposta straordinaria. Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per l'applicazione della disposizione contenuta nel presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art19 · fonte del testo