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Le Amministrazioni dello Stato, nel disporre i pagamenti relativi ai singoli appalti e forniture, sono tenute a trattenere una somma pari all'uno per cento dell'importo dei pagamenti stessi ed a farne il versamento in Tesoreria, mediante distinta nominativa in duplice esemplare. La ritenuta di cui al comma precedente non si applica quando l'importo dell'appalto o della fornitura sia inferiore alle lire cinquantamila, ne' ai pagamenti di qualsiasi importo relativi ad utenze di acqua, energia elettrica, gas e telefoniche, anche se il pagamento abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente legge. Sono esenti dalla ritenuta i pagamenti relativi ad appalti o forniture la cui esecuzione si sia esaurita prima del 1° gennaio 1939-XVII. La Sezione di Regia tesoreria, che riceve il versamento, restituisce all'Amministrazione uno degli esemplari della distinta in segno di ricevuta, rilasciando contemporaneamente regolare quietanza, intestata a ciascun nominativo compreso nella distinta, per i singoli importi parziali indicati nella distinta medesima. Tale quietanza sara', a cura dell'Amministrazione che ha eseguito il versamento, consegnata ai singoli interessati e sara' accettata in pagamento della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra ed eventualmente delle altre imposte dirette erariali dovute dall'intestatario. Le somme trattenute e non utilizzate per il pagamento delle imposte, saranno restituite dopo scaduto il termine per l'accertamento, da parte dell'Ufficio, dei maggiori redditi relativi all'anno in cui la ritenuta e' stata operata, sempreche' a carico degli interessati non sia in corso la procedura per accertamento della imposta straordinaria. Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per l'applicazione della disposizione contenuta nel presente articolo.
Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
