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[1]E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra istituita con la presente legge. Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE
[2]Mussolini - Di Revel - Grandi
[3]Visto, il Guardasigilli: Grandi 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 giugno 1942, n. 698, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1943, n. 114, in seguito all'introduzione di un nuovo articolo 19, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che l'articolo 23 diventa articolo 24. Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Dopo l'art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, numero 813, sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 24. - La differenza tra il reddito complessivo al netto delle detrazioni di cui agli articoli 10 e 12 ed il reddito ordinario, fatta deduzione della imposta di ricchezza mobile, dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e dei tributi locali afferenti il reddito, nonche' di una quota pari al 20 per cento del reddito ordinario, e' indisponibile e deve essere investita nello speciale titolo di Stato di cui al R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, intestato al nome, sottoposto al vincolo di destinazione agli scopi indicati nel presente decreto e soggetto alle limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge sopra citato. Le somme cosi' investite saranno, dopo la cessazione dello stato di guerra, destinate, innanzi tutto, all'ammortamento degli impianti, a prezzo di ricostruzione, alla ricostituzione, a prezzo di rinnovo, del monte merci, e, per la eventuale eccedenza, agli scopi che saranno stabiliti on apposito provvedimento legislativo. L'obbligo dell'investimento nello speciale titolo di Stato non ricorre per le somme che risultino gia' impiegate nella ricostruzione di cespiti distrutti o danneggiati per fatto di guerra. Il Ministro per le finanze puo' autorizzare che le somme destinate ad essere impiegate nella ricostruzione dei detti cespiti siano versate in un conto vincolato presso la Regia tesoreria, fruttifero dell'interesse annuo del 3 per cento da pagarsi a semestri maturati al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Con lo stesso provvedimento il Ministro per le finanze stabilira' le condizioni, le modalita' ed i termini per lo svincolo del deposito. E' consentito di utilizzare il predetto titolo di Stato, durante il periodo della guerra, qualora il reddito complessivo di singoli esercizi risulti inferiore al reddito ordinario, per la copertura della differenza tra il reddito complessivo e quello ordinario. Ai fini della applicazione del comma precedente, e' `data facolta' al Ministro per le finanze di disporre il tramutamento al portatore degli speciali titoli di Stato, liberandoli dal vincolo e dalle limitazioni stabiliti dal presente decreto. L'obbligo dell'investimento ha efficacia per i maggiori utili che si sono prodotti dall'anno 1939. Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940 e 1941, l'obbligo dell'investimento non ricorre quando risulti che sono stati investiti prima del 30 giugno 1942-XX, in cespiti patrimoniali di carattere permanente, inerenti all'attivita' industriale o commerciale che ha dato luogo all'accertamento. Tuttavia, nei riguardi dei contribuenti che alla data di applicazione del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, abbiano gia' concordato con gli uffici distrettuali delle imposte il reddito complessivo per gli anni 1939 e 1940, ovvero sia gia' intervenuta la decisione della Commissione di prima istanza, la quota indisponibile, di cui al 1° comma del presente articolo, e' ridotta del 25 per cento. La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica quando il reddito complessivo non supera le L. 50.000. [...]".
Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
