Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. 304 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Le riserve costituite con redditi sfuggiti alla tassazione e gli accantonamenti non tassati, in quanto siano trasferiti a capitale, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile nell'esercizio in cui tale passaggio si verifica e, se trattasi di redditi prodotti successivamente al 31 dicembre 1938, concorrono a formare il reddito complessivo dell'esercizio in cui si verifica il trasferimento a capitale, ai fini dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. I trasferimenti di riserve ed accantonamenti a capitale non danno luogo, fermi restando gli accertamenti gia' divenuti definitivi, all'applicazione dell'imposta cedolare e dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi; neppure sono tenuti in calcolo nella formazione della media ai fini dell'imposta straordinaria suddetta per gli esercizi i cui bilanci saranno approvati dopo la entrata in vigore della presente disposizione. L'imposta cedolare e, ricorrendo le condizioni, l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi si applicano sulle riserve delle societa' azionarie che si trasformino in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, all'atto della trasformazione. La distribuzione agli azionisti delle riserve trasferite a capitale, effettuata in occasione di riduzione di capitale o in dipendenza dello scioglimento della societa', da' luogo all'applicazione dell'imposta cedolare e, ricorrendo le condizioni, dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi. La disposizione del comma precedente non si applica quando si tratti di riserve trasferite a capitale prima della entrata in vigore delle leggi istitutive delle imposte indicate al comma stesso, oppure trasferite in conformita' all'art. 30 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito con modificazione nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, ed all'art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, nonche' di riserve per le quali l'imposta cedolare ed eventualmente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi siano gia' state definitivamente accertate all'atto del trasferimento a capitale, ne' quando si tratti di saldi attivi di rivalutazione monetaria legittimamente trasferiti a capitale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art23 · fonte del testo