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Ai fini delle disposizioni del precedente articolo, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette trasmette copia della intimazione notificata ai singoli contribuenti alla Intendenza di finanza ed altra copia alla Sezione di Regia tesoreria provinciale, la quale, ove i versamenti non siano eseguiti entro il secondo mese di ciascuna rata, ne da' comunicazione alla Intendenza di finanza, che ordina all'Ufficio distrettuale di formare un ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione alla piu' prossima scadenza, per l'intero importo ancora dovuto, aumentato della indennita' di mora a favore dell'Erario in ragione del 6% e dell'aggio di riscossione a favore dell'esattore. Il ruolo straordinario e' formato in triplice copia: una di esse e' trattenuta dall'Intendenza di finanza e le altre due sono rimesse, rispettivamente, all'esattore ed alla Sezione di Regia tesoreria. Per la riscossione del ruolo straordinario si applicano le norme valevoli per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, escluso l'obbligo del non riscosso per riscosso e salvo quanto disposto nel successivo articolo 29.

Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art27 · fonte del testo