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Le societa' ed enti tassati per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio sono assoggettati alla imposta stabilita dalla presente legge sulla base del bilancio di competenza per ciascun anno, inteso quest'ultimo ai sensi dell'art. 12 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231. Per dette societa' ed enti si considera reddito ordinario la media di tutti quelli prodotti negli anni 1937-XV-XVI, e 1938-XVI-XVII, ad esclusione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione di legge. La determinazione degli utili assoggettabili in ciascun anno alla imposta straordinaria e' eseguita in base alla somma di tutti i redditi prodotti nell'anno con deduzione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli indicati al precedente comma, in proporzione, questi ultimi, della quota parte dell'esercizio per cui e' durato il possesso dei titoli ma in misura non superiore alla consistenza risultante dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 1° aprile 1940-XVIII. Per gli istituti di credito e quelli di assicurazione, la misura massima predetta puo' essere aumentata sino al limite del 20 per cento.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943
