Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. 350 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per le societa' ed enti tassati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, il reddito ordinario e' costituito dalla media di tutti i redditi prodotti negli anni 1937 e 1938, ad esclusione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione di legge. I redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile si tengono in calcolo per l'importo definitivamente accertato all'imposta medesima ai fini della tassazione per gli anni 1937 e 1938. Per i contribuenti non tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, il reddito ordinario e' costituito da quello definitivamente accertato o accertabile all'imposta medesima per l'anno 1938. Quando, tuttavia, il reddito di cat. C-1 definitivamente accertato per l'anno 1938 sia stato rettificato in aumento con effetto dal 1° gennaio 1939, il reddito ordinario e' costituito da quello risultante dalla rettifica. La stessa disposizione si applica per i redditi di cat. B che siano stati rettificati in aumento con effetto dal 1° gennaio 1940, con esclusione dal reddito risultante dalla rettifica della parte che sia stata eventualmente determinata in relazione a circostanze certe, di carattere continuativo, verificatesi posteriormente al 31 dicembre 1938. Qualora il reddito ordinario, determinato a mente dei commi precedenti, risulti inferiore all'8% del capitale investito nel biennio 1937-1938 o del capitale investito nel 1938, valutato il capitale stesso ai sensi del successivo articolo 7, esso, e' considerato pari alla misura percentuale predetta. Quando per gli affari derivanti dall'esercizio di attivita' intermediarie, manchi il reddito accertato o accertabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1938, o trattasi di attivita' iniziata posteriormente, il reddito ordinario e' valutato, a decorrere dall'anno 1941, nella misura fissa di L. 15.000. Per le aziende produttrici dei servizi indicati all'art. 4 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1746, il reddito ordinario, determinato in base al precedente articolo, sara' maggiorato, dal giorno in cui intervenga una modificazione dei prezzi rimasti bloccati, in misura proporzionale all'aumento dei prezzi medesimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art2 · fonte del testo