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Le norme degli articoli precedenti sono applicabili anche in confronto dei redditi che in forza di speciali disposizioni di legge sono esenti dalle normali imposte dirette o corrispondono tributi sostitutivi di esse. In tali casi i redditi accertati sono soggetti soltanto alla imposta straordinaria, ferma restando la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile.

Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art8 · fonte del testo