Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943. Leggi il testo vigente →
Le norme degli articoli precedenti sono applicabili anche in confronto dei redditi che in forza di speciali disposizioni di legge sono esenti dalle normali imposte dirette o corrispondono tributi sostitutivi di esse. In tali casi i redditi accertati sono soggetti soltanto alla imposta straordinaria, ferma restando la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943
