Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. 188 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il capitale investito ai sensi della presente legge, e' considerato, per le aziende che ne facciano richiesta, pari alla media dei capitali impiegati negli anni 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII se trattasi di societa' ed enti tassati in base a bilancio, e pari al capitale impiegato nell'anno 1938 XVI-XVII, se trattasi di contribuenti privati da valutarsi in entrambi i casi secondo le norme del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100. Per le societa' ed enti predetti dai capitali valutati a norma dell'art. 22 del citato decreto-legge si detrae un ammontare pari a 20 volte l'importo degli interessi indicati ai commi terzo e quarto dell'art. 4 e il valore dei beni immobili. Nella ipotesi considerata dal terzo comma dell'art. 22 predetto, la valutazione del capitale investito non puo' essere inferiore al valore nominale del capitale sottoscritto e versato. Per le aziende di credito e di assicurazione il capitale investito ai fini della norma contenuta nel comma secondo dell'art. 2 non potra' comunque essere considerato inferiore all'ammontare del capitale versato e delle riserve patrimoniali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art7 · fonte del testo